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STATUTO LIBERAL-DEMOCRATICI/BastaunSì

 

Articolo 1 – Denominazione e sede

Il Comitato Nazionale  è   denominato:

“LIBERAL-DEMOCRATICI/BastaunSì”

sede Via Ludovisi n. 35, 00187 ROMA.

La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell’Assemblea degli aderenti.

 

Articolo 2 – Natura e scopi

Il Comitato non ha personalità giuridica, è senza alcun fine di lucro e non ripartisce utili.

Esso ha l’obiettivo  di:

  • Costituire i comitati territoriali per BastaunSì.

  • Sostenere il Sì al referendum sulla riforma della seconda parte  della Costituzione.    

  • Favorire la partecipazione effettiva delle persone al referendum  costituzionale.

  • Organizzare iniziative volte a sostenere il Si al referendum costituzionale.

  • Garantire la presenza di rappresentanti che sostengono il Sì in occasione delle consultazioni di voto.

 

Articolo 3 – Regolamento

Il Comitato  è regolato dal presente Statuto e, per quanto non espressamente contemplato in esso, dalle disosizioni di legge in materia; in particolare dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile.

 

Articolo 4 – Aderenti

Il Comitato Nazionale è composto da 20 (venti) membri scelti fra coloro che, per competenze  professionali, per sensibilità personale o comprovata esperienza in materia, hanno approfondito le tematiche oggetto del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. I componenti del comitato suddetto devono svolgere la propria attività personale nel pieno rispetto delle leggi vigenti e in conformità alle finalità  del comitato, secondo buona fede e correttezza. Gli stessi, direttamente o per il tramite del comitato, promuovono la collaborazione con gli altri comitati che sostengono il Si al referendum costituzionale, impegnandosi  a cooperare lealmente, nel pieno rispetto dell’autonomia e delle differenze dei singoli comitati. Laddove la condotta del membro sia in contrasto con i predetti principi, lo stesso potrà essere escluso a maggioranza dal comitato mediante delibera del comitato direttivo, che, ai fini della sua efficacia, dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea. Ciascun componente è, inoltre, libero di recedere dal comitato in ogni momento, dandone comunicazione scritta al comitato direttivo.

 

Articolo 5 – Diritto di voto

Il diritto  di voto nell’Assemblea degli aderenti si acquisisce al momento stesso dell’ammissione al Comitato, a seguito della comunicazione del Consiglio Direttivo e si perde, in caso di esclusione, dal momento dell’approvazione dell’esclusione da parte dell’Assemblea.

 

Articolo 6 –  Quote associative fondo comune

Non sono previste quote di iscrizione né al comitato nazionale, né ai comitati territoriali.  L’attività del comitato è finanziata esclusivamente mediante:

  1. l’autofinanziamento degli aderenti,

  2. le donazioni di persone fisiche e giuridiche.

I contributi degli associati, le donazioni e i beni eventualmente acquisiti costituiscono il fondo comune del comitato.  Finché quest’ultimo svolge la sua attività, gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota nel caso in cui, per  qualunque ragione, venga meno la qualifica di membro. La raccolta dei fondi e la loro gestione deve avvenire nel pieno rispetto della legge ed in modo conforme agli scopi del comitato, assicurando la trasparenza e la regolarità della rendicontazione.

 

Articolo 7 – Organi del Comitato

L’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo composto da: il Presidente, il Coordinatore e Legale Rappresentante, i Vice Presidenti, il Vice Coordinatore, il Portavoce, l’Amministratore e l’Addetto Stampa.

 

Articolo 8 –  Compensi

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compensi. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute, in nome e per conto del Comitato, dal Coordinatore e dai membri del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle proprie funzioni.

 

Articolo 9 – Durata, scioglimento ed estinzione

Il Comitato rimane in vita dal giorno della sua costituzione fino al 31 dicembre 2016. L’Assemblea degli aderenti, a maggioranza (50%+1) degli aderenti iscritti, può deliberare lo scioglimento anticipato.

Il Comitato si estingue per il conseguimento dello scopo sociale, ovvero per il venir  meno, l’impossibilità o l’inattuabilità dello scopo.

 

Articolo 10 – Destinazione dei beni residui

Se alla data di scioglimento o di estinzione del Comitato vi sono dei beni residui nel fondo comune associativo, questi potranno essere devoluti ad altre associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore sia politico che del volontariato.

 

Articolo 11 – Comitati territoriali

I Comitati territoriali fanno riferimento allo statuto del comitato nazionale. Chiunque può costituire un comitato territoriale o aderire ad un comitato già esistente. Il Comitato territoriale può essere costituito da uomini e donne che abbiano compiuto 16 anni di età, italiani e stranieri. I comitati territoriali debbono essere composti da un minimo di 5 ad un massimo di 50 aderenti. Il Comitato nominerà al proprio interno un coordinatore ed un consiglio direttivo o se lo riterrà soltanto un coordinatore.

 

Articolo 12 – Norme transitorie

A  decorrere  dalla data  dell’Atto Costitutivo del  Comitato fino al 31  dicembre  2016 il Coordinatore ed i  membri del Consiglio Direttivo sono quelli indicati nell’Atto Costitutivo e non possono essere sostituiti, salvo le ipotesi di dimissioni o grave impedimento.